Sono numerosissimi in Italia e nel mondo i professionisti che operano senza appartenere a un albo o un ordine professionale. Tali professioni sono tecnicamente definite come non regolamentate poiché non sono mai state oggetto di tutela da parte dell’ordinamento giuridico. A regolamentare per la prima volta la disciplina dei professionisti senza ordine è la legge n. 4 del 14 gennaio 2013. Rientrano in questa disciplina delle professioni non ordinistiche ad esempio: amministratori di condominio, naturopati, kinesiologi, counselor, fotografi e tante altre professioni, tra cui i professionisti della mobilità.
Sono escluse dall’ambito di applicazione della legge tutte quelle professioni il cui esercizio presuppone la preventiva iscrizione a un ordine o un collegio professionale, come ad esempio gli avvocati, dottori commercialisti, geometri, medici, ecc. Tali figure svolgono la propria attività con modalità e competenze che sono state specificatamente a loro riservate.
La normativa nazionale mira a garantire la tutela del consumatore e si stima che le professioni comprese in questa definizione siano oltre 200, esercitate da più di 3 milioni di persone in Italia. Alcune di queste attività sono più tradizionali: chi non ha sentito parlare almeno una volta di un amministratore condominiale? Altre professioni sono più moderne e digitalizzate come il web designer. In ogni caso ci troviamo davanti a professionisti che svolgono attività dopo aver partecipato a corsi di formazione ed essersi specializzati privatamente. Deka Corsi Online negli anni ha sviluppato dei corsi professionalizzanti per dare accesso alle nuove realtà lavorative non regolamentate presenti sul mercato.
![un uomo scrive su un foglio know the rules](https://www.dekacorsionline.com/wp-content/uploads/2021/09/conoscere-la-normativa.webp)
Quali obblighi ci sono per le professioni non regolamentate?
La legge n 4/2013 non impone nulla di particolare ai professionisti, non è necessario possedere titoli pregressi o iscriversi a una associazione. Lascia ampia libertà di scelta e pertanto vogliamo sottolineare che non esiste alcun obbligo di essere iscritti a una associazione.
Qualora non venga rispettata l’indicazione da riportare in fattura oppure il professionista tenda ad utilizzare tecniche e procedure riservate a laureati, sarà sanzionabile a norma del codice del consumo D. Lgs. n. 206/2005. In questo caso è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5.000 a 500.000 euro a seconda della gravità e la durata della violazione.
Per verificare le informazioni riportate in questo articolo basta collegarsi al sito della Gazzetta Ufficiale dove è possibile leggere il testo completo della normativa.